la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  3  della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, e'
cosi' integrato:
   "4. E' autorizzata presso la SFIRS, il CIS o gli altri istituti di
credito  operanti   in   Sardegna   e   regolarmente   convenzionati,
l'istituzione  di  un  apposito fondo per l'mpiego degli stanziamenti
relativi  ad  interventi  per  il  consolidamento  finanziario  delle
piccole e medie imprese previsti, rispettivamente in lire 15 miliardi
dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989,  n.  44  ed  in
lire  12  miliardi  dall'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio
1990, n. 1".
 
                                Art 2.
 
   1.  Le  parole  "in essere alla data del 1› aprile 1989" di cui al
primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n.  44,
sono sostituite dalle seguenti: "in essere alla data di presentazione
della richiesta di consolidamento".