la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, e' cosi' integrato: "4. E' autorizzata presso la SFIRS, il CIS o gli altri istituti di credito operanti in Sardegna e regolarmente convenzionati, l'istituzione di un apposito fondo per l'mpiego degli stanziamenti relativi ad interventi per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese previsti, rispettivamente in lire 15 miliardi dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 ed in lire 12 miliardi dall'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1990, n. 1". Art 2. 1. Le parole "in essere alla data del 1 aprile 1989" di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, sono sostituite dalle seguenti: "in essere alla data di presentazione della richiesta di consolidamento".